Statuto

ASSOCIAZIONE AVVOCATI DI ACQUI TERME E DI NIZZA MONFERRATO

STATUTO

Capo I

Costituzione, Denominazione, Sede, Scopo, Durata, Costituzione e Denominazione

Art. 1 – E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, tra gli avvocati e i praticanti avvocati già iscritti nell’Albo Professionale degli Avvocati e nel Registro dei Praticanti Avvocati di Acqui Terme alla date del 31.12.2014, l’associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE AVVOCATI DI ACQUI TERME E DI NIZZA MONFERRATO”.
Potranno altresì divenire soci i soggetti indicati all’art. 7.

Sede Legale

Art. 2 – L’Associazione ha sede legale ad Acqui Terme, attualmente presso l’ex Palazzo di Giustizia, in Acqui Terme, P.zza San guido n. 2: la sede potrà essere trasferita altrove con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

Scopi

Art. 3 – L’Associazione non ha finalità di lucro, è indipendente da qualsiasi ideologia di gruppo o partito politico, da ogni confessione religiosa e da ogni organizzazione di governo, non ha funzione intermediaria tra la clientela dei propri Soci e questi ultimi, non interviene in alcun modo sull’autonomia professionale dei Soci, e non li obbliga in alcun modo verso i terzi.
Scopo dell’Associazione è quello di attuare una libera iniziativa associativa, culturale e ricreativa tra gli iscritti e di creare occasioni di aggregazione, di formazione professionale e culturale e di collaborazione tra i Soci, nonché di organizzare iniziative culturali, professionali e di informazione anche verso i terzi, inerenti lo scopo associativo, queste ultime compatibilmente con i limiti imposti dal Codice Deontologico Forense, al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell’attività professionale degli iscritti, di diffondere la conoscenza delle norme interne e di carattere internazionale e di promuoverne l’osservanza concreta ed effettiva in sede giurisdizionale, stragiudiziale, amministrativa e legislativa.
In particolare l’Associazione si propone di:
a) Operare per l’affermazione del diritto inviolabile di difesa, quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini e presupposto essenziale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali e di quelli fondamentali della persona umana;
b) Svolgere azione costante per contribuire a realizzare un modello di giustizia coerente con i valori costituzionali, impegnandosi affinché siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza e autonomia del Giudice e della piena responsabilità di tutti i soggetti del processo, anche al fine di ottenere una efficiente amministrazione della Giustizia;
c) Rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa dei Soci per il raggiungimento del più elevato livello di efficienza professionale, singolo e collettivo, per la tutela del decoro e del prestigio professionale, e per renderli collettivamente partecipi della difesa dei propri diritti, anche quali lavoratori intellettuali autonomi;
d) Contribuire, unitamente agli organi istituzionale dell’Avvocatura, alla tutela degli interessi di tutta la classe forense, accrescendo la dignità ed il lustro del ruolo dell’Avvocatura nella società contemporanea e impegnandosi a difendere il prestigio e gli interessi morali ed economici degli Avvocati e dei giovani che intendono avviarsi a tale professione anche attraverso un rigoroso controllo dell’esercizio della professione forense sulla base del codice deontologico;
e) Favorire il contatto tra gli Avvocati e i neo laureati che intendono avviarsi alla pratica e alla professione forense promuovendo e istituendo servizi a tal fine ritenuti più idonei;
f) Realizzare forme di sostegno ai giovani che intraprendono la professione e ai professionisti che attraversano difficoltà lavorative;
g) Rappresentare i Soci, nell’ambito della categoria forense, nei confronti degli Organi istituzionali dell’Avvocatura, dei Magistrati, delle Istituzioni e di tutte le parti sociali;
h) Intraprendere ed incrementare rapporti di collaborazione con il Consiglio dell’ordine deli Avvocati di Alessandria, con le altre Istituzioni e Associazioni forensi, con i soggetti, pubblici e privati, che perseguono le stesse finalità dell’Associazione, interagendo e svolgendo attività di impulso e stabilendo contatti permanenti al fine di realizzare gli scopi dell’Associazione;
i) Assumere posizione di fronte ad avvenimenti di attualità che possono interessare il valore e la pratica della giustizia;
j) Favorire e/o istituire organismi per la risoluzione conciliativa delle controversie e per lo svolgimento dell’arbitrato amministrato;
k) Favorire il costante aggiornamento culturale e professionale, promuovendo, organizzando o istituendo riunioni, incontri, convegni, seminari di studio, conferenze, corsi di preparazione all’esame di avvocato, di formazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale accreditati, studi e ricerche e ogni altra iniziativa culturale di interesse professionale e sociale inerente lo scopo associativo, anche al fine di tutelare il prestigio e gli interessi morale e economici degli iscritti attraverso una rigorosa formazione e un costante aggiornamento professionale;
l) Promuovere iniziative editoriali e culturali, anche attraverso la creazione di una biblioteca, la raccolta di sentenze e massime di sentenze, e la pubblicazione di riviste, regolarmente registrate, finalizzate al perseguimento dello scopo associativo;
m) Mettere a disposizione dei Soci i più opportuni strumenti tecnico-organizzativi (sito web, servizi di raccolta dati, accesso a banche dati, uso dei media ecc.) e il patrimonio di informazioni in possesso dell’Associazione necessari al corretto svolgimento della professione, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali;
n) favorire la diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione e certificazione dei documenti anche nello scambio di corrispondenza e atti tra avvocati, anche in relazione all’introduzione del processo telematico;
o) Creare occasioni di studio e discussione sul tema del rapporto tra diritto e forme espressive in senso ampio, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alla letteratura; favorire il dialogo tra dimensione umanistica e dimensione tecnico-specialistica del diritto, ed in tale prospettiva organizzare e partecipare a incontri, seminari, lavori di ricerca nel settore anche in collaborazione con altre organizzazioni specialistiche;
p) Promuovere, attraverso gli strumenti e le forme compatibili con la natura della associazione e dell’attività professionale dei soci, il progresso culturale, sociale ed economico della città e dei territori ricompresi nell’ex circondario del Tribunale di Acqui Terme, partecipando ad ogni iniziativa a ciò finalizzata, anche in collaborazione con istituzioni, organismi associativi ed ogni altro soggetto pubblico o privato impegnato in tal senso;
q) compiere le operazioni di carattere economico e patrimoniale compatibili con la natura associativa ed utili per il perseguimento dello scopo associativo.

L’Associazione a sua volta potrà partecipare o aderire in qualità di associato ad altre associazioni, nazionali o internazionali, aventi scopi analoghi e comunque idonei al perseguimento dello scopo associativo, e stipulare convenzioni con enti e imprese, con le modalità che saranno stabilite dall’assemblea ordinaria.

Art. 4 – Al fine di attuare gli scopi indicati all’art.3, l’Associazione potrà:
a) organizzare conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi, conferenze stampa;
b) organizzare, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e organismi di categoria, corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, nonché rilasciare attestati riconosciuti dalla normativa vigente;
c) chiedere l’accreditamento presso gli organi istituzionali competenti per l’organizzazione dei corsi di formazione;
d) partecipare, anche mediante proprie delegazioni, a convegni, seminari, congressi sulle problematiche attinenti agli scopi dell’Associazione e dell’Avvocatura;
e) promuovere e organizzare manifestazioni di qualsiasi tipo e iniziative, ove occorra anche elevando proteste o promuovendo stati di agitazione nelle forme più opportune, ma nei limiti e con l’osservanza delle norme e delle procedure che regolano la materia;
f) curare ed editare pubblicazioni periodiche o occasionali, redigere notiziari, bollettini, comunicati, curare siti internet e strumenti per la divulgazione della conoscenza delle norme di diritto e della giurisprudenza sia nazionale che internazionale;
g) svolgere attività di indagine, di raccolta di informazioni e di dati su problematiche specifiche attinenti agli scopi dell’Associazione;
h) istituire comitati scientifici e/o commissioni di studio e ricerca;
i) partecipare a progetti finanziati dall’Unione europea, da istituzioni nazionali o da enti locali, e ad altri bandi aventi ad oggetto attività conformi agli scopi dell’Associazione;
j) prestare la propria assistenza legale gratuita, nei limiti delle risorse disponibili, alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani dinnanzi alle giurisdizioni nazionali o internazionali.

Durata
Art. 5 – La durata dell’Associazione è illimitata.

Capo II
Soci, Ammissione, Recesso
Soci

Art. 6 – Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci fondatori e soci ordinari, gli avvocati e i praticanti avvocati indicati all’art. 1 o che abbiano lo studio o domicilio professionale in uno dei Comuni dell’ex Circondario del Tribunale di Acqui Terme.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 – Nell’Associazione si distinguono:
1. Soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione e danno vita alla prima fase degli organi sociali;
2. Soci ordinari: sono coloro che, avendo presentato domanda e accettato lo statuto, condividendone le disposizioni, vengono ammessi a far parte dell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo;
3. Soci onorari: sono coloro che, per particolari meriti professionali o accademici o perché benemeriti verso l’Associazione per averne agevolato l’attività, vengono invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare alla vita associativa e a dare il loro contributo per il raggiungimento dello scopo sociale.
Ammissione
Art. 8 – Per richiedere l’ammissione quale Socio ordinario occorre presentare domanda scritta al Presidente dell’Associazione.
Nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici, la data e il numero di iscrizione all’Albo o Registro Professionale, l’indirizzo dello studio e dell’abitazione, i numeri di telefono e fax, il numero di cellulare, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata.
All’atto della domanda dovrà essere versata la quota di iscrizione, pari alla quota annuale versata dai Soci.
La somma versata sarà restituita in caso di mancata accettazione della domanda, detratte le spese eventualmente occorse per l’esame e la definizione della stessa.
Art. 9 – Sulla domanda di ammissione dovrà pronunciarsi il Consiglio direttivo nel termine di trenta giorni dalla presentazione, decorso il quale la domanda si intende respinta.
La relativa pronuncia deve essere comunicata a mezzo di raccomandata a.r., fax o posta elettronica ordinaria o certificata entro dieci giorni dall’adozione.

Diritti e Obblighi
Art. 10 – I Soci in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale hanno il diritto di partecipare:
a) alle attività dell’Associazione;
b) all’assemblea dei Soci;
c) alle elezioni degli organi dell’Associazione, con diritto di voto e con diritto a candidarsi, nei casi e con le modalità previsti dal presente statuto.
I soci onorari hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea con voto consultivo.
I Soci hanno l’obbligo:
a) di partecipare alle assemblee dei Soci;
b) di comportarsi con dignità, lealtà e probità nei confronti degli altri Soci, dei magistrati e del personale dell’amministrazione giudiziaria e nello svolgimento dell’attività professionale;
c) di comunicare tempestivamente al Segretario dell’Associazione la variazione dei propri recapiti, numeri di telefono e fax e indirizzo di posta elettronica;
d) di rispettare le norme del presente statuto e del codice deontologico forense, le decisioni dell’assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo e del Presidente;
e) di versare annualmente la quota associativa determinata dal Consiglio direttivo.

Art. 11 – Ogni socio nuovo avrà diritto di elettorato attivo e passivo trascorsi sei mesi dell’avvenuta iscrizione [art. 1 disp. trans.]

Perdita e sospensione della qualità di socio

Art. 12 – La qualità di socio non e trasmissibile e si perde:

a) per morte o recesso;

b) per decadenza;

c) per esclusione

a) Il socio può recedere al associazione in qualsiasi momento.

La dichiarazione di recesso deve essere fatta con lettera raccomandata o posta elettronica raccomandata spedita al presidente dell’Associazione avrà effetto immediato

b) E’ dichiarato decaduto e perde di diritto la qualità di Socio fondatore e Socio ordinario il Socio che viene cancellato dall’Albo o dal Registro di appartenenza o non abbia più lo studio in un dei Comuni dell’ex Circondario del Tribunale di Acqui Terme, o che comunque si trovi in una causa di incompatibilità o ostativa alla partecipazione all’associazione prevista nel presente Statuto

c) E’ escluso il socio gravemente inadempiente agli obblighi sociali.

I soggetti che abbiano perso la qualità di Socio sono comunque tenuti al pagamento della quota sociale dell’anno in corso alla data della perdita, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Capo III

Organi della Associazione

Norme generali

Art.13 – Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.14 –  Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.15 –  L’elezione alle cariche sociale avviene ogni triennio e l’assemblea elettorale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro il mese di maggio antecedente alla scadenza del triennio.

Art.16 – Gli eletti alle cariche sociali durano in carica tre anni: Alla scadenza del triennio sono rieleggibili per un altro triennio.

In caso di due elezioni consecutive, successivamente potranno essere rieletti solo dopo che sarà trascorso un periodo di almeno tre anni.

L’assemblea dei Soci

Art.17 – L’Assemblea è formata dai Soci ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Art.18 – Sono di competenza dell’Assemblea le seguenti materie:

a) la modifica dell’Atto costitutivo dello Statuto;

b) l’approvazione del conto previsionale e del rendiconto consuntivo e della relazione annuale del Consiglio Direttivo;

c) l’elezione delle cariche sociali ;

d) l’approvazione dei Regolamenti di cui al Capo VI;

e) lo scioglimento dell’Associazione;

f) la decisione in ordine ai ricorsi presentati avverso provvedimenti di esclusione del socio;

Art.19 – L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente della Associazione almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del conto previsionale.

L’assemblea ordinaria deve, inoltre, essere convocata per la elezione alle cariche sociali.

Art.20 – L’avviso di convocazione va affisso presso la seda della società, almeno quindici giorni prima dalla data fissata per la convocazione ed inviato via fax o per posta elettronica ordinaria ad ogni socio nel termine predetto.

L’avviso di convocazione dovrà contenere indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art.21 –  L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza  dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei Soci presenti, con esclusione degli astenuti.

Ogni Socio ha diritto a un voto, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Un socio può rappresentare per delega non più di un altro Socio. La delega non è ammessa per l’elezione delle cariche sociali.

Art.22 – L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione anche quando ne faccia richiesta un numero di Soci pari a un quinto degli iscritti. La richiesta, in questo caso, deve anche indicare gli argomenti da trattare e il motivo della richiesta.

In caso di inerzia del Presidente o del Vice Presidente dell’Associazione provvederà il Presidente del Tribunale di Alessandria a mente dell’art.20 c. 2 c.c.

Sulla convocazione e sulle delibere adottate si applicano le norme previste per l’assemblea ordinaria.

In caso di urgenza l’assemblea straordinaria può essere convocata con qualsiasi mezzo idoneo, almeno un giorno prima della data di convocazione.

Art.23 –  L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dl Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Funge  da segretario il Segretario dell’Associazione o, in caso del suo impedimento , un Consigliere suo delegato. Il Presidente e il Segretario  dell’Assemblea sottoscriveranno il verbale della riunione.

Il Consiglio Direttivo

Art.24 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è formato da cinque componenti membri, oltre al Presidente della Associazione, che lo presiede e al Vice Presidente.

Resta in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Non possono essere eletti i Soci che fanno parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Art.25 – il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione e ha il compito:

a) di realizzare e incentivare le finalità proprie dell’associazione

b) di dare attuazione alle delibere dell’Assemblea dei Soci per il raggiungimento dei fini statutari;

c) di fissare annualmente l’ammontare della quota d’iscrizione;

d) di stabilire il contributo a carico dei Soci e dei soggetti non inscritti all’Associazione per la partecipazione alle attività e iniziative dell’Associazione e per usufruire dei servizi forniti dalla stessa;

e) di predisporre l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria;

f) di redigere il conto previsionale e il rendiconto consuntivo dell’Associazione;

g) di decidere sull’ammissione dei Soci;

h) dichiarare decaduto o di escludere il socio;

i) di convocare l’assemblea elettorale alla scadenza di ogni triennio;

j) di redigere i regolamenti previsti dal Capo VI per l’attuazione degli scopi statutari dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

k) di deliberare la stipula di atti e convenzioni che impegnano l’Associazione;

l) di istituire Comitati Scientifici, nominandone i componenti, per il raggiungimento dei fini dell’Associazione; i componenti potranno essere scelti anche fra non Soci purché si tratti di persone chiara fama nel campo del diritto;

m) di istituire Commissioni di Studio, Ricerca e Organizzazione , nominandone i componenti tra i Soci che non ricoprono cariche sociali, per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

Ha, inoltre, le altre competenze espressamente previste nel presente Statuto e nei Regolamenti di attuazione.

Art.26 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi, adottando le necessarie decisioni che avranno contenuto di forma di deliberazioni.

il Presidente deve convocare il primo Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalle Elezioni dei suoi componenti.

Nel seno del Consiglio Direttivo vengono nominati, nel corso della prima riunione, il Segretario ed il Tesoriere con voto a maggioranza dei presenti.

in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente, che vota per ultimo.

Art.27 – Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite se sono presenti almeno tre componenti oltre il Presidente o il Vice Presidente. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

Art.28 – I consiglieri cessano della carica:

a) per dimissioni volontarie;

b) per decadenza;

c) alla scadenza del mandato.

Nei casi previsti al paragrafo a) e b) il consigliere dimissionario o dichiarato decaduto viene sostituito nella carica dal consigliere che abbia ricevuto il maggior numero di voti alle elezioni o, in caso di parità di voti, da quello più anziano di iscrizione all’Associazione e, in caso di ulteriore parità, da quello con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo professionale.

Art.29 – Qualora venisse a mancare la maggioranza dei componenti, tutto il consiglio decadrà e dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria per provvedere alla nuova elezione. La convocazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di inerzia, dal vice Presidente.

Art.30 – Il Consiglio Direttivo può esprimere una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, adottata a maggioranza di 2/3 dei suoi membri. In questo caso il Consiglio Direttivo delega il Segretario a convocare immediatamente l’Assemblea dei Soci in sede straordinaria. Se l’Assemblea approva la mozione di sfiducia si procederà a nuova elezione di tutti i organi Sociali e, allo scopo, entro un mesa verrà convocata l’assemblea elettorale. Sino alla elezione dei nuovi organi, quelli in carica provvedono a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.31 – Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea e da un supplente.

Essi controllano la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, espletando gli adempimenti relativi, esaminando il conto previsionale e il rendiconto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo, controllando le entrate e le uscite, verificando i relativi documenti  giustificativi, riferendo annualmente all’Assemblea dei Soci in ordine all’attività svolta dal Consiglio.

Capo IV

Il patrimonio

Art.32 –  L’Associazione per l’attuazione dei propri scopi statutari e per la gestione delle proprie strutture si avvale delle risorse finanziarie costituite:

a) dalle quote di partecipazione annuale dei Soci, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo a fine di favorire l’adesione all’Associazione di praticanti Avvocati regolarmente iscritti ai relativi albi, può stabilire per essi una quota di iscrizione di minore importo rispetto a quella ordinaria;

b) dai contributi straordinari a carico dei Soci, diversi dalle quote associative annuali, eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo;

c) dalle entrate provenienti da attività e iniziative organizzate dall’Associazione, singolarmente o congiuntamente con altre associazioni  o enti similari o dalla vendita di pubblicazioni curate dall’Associazione: il tutto compatibilmente con la natura associativa;

d) da eventuali convenzioni, elargizioni o pagamenti effettuati per attività svolta dall’Associazione da parte di Enti Pubblici o privati;

e) dai finanziamenti ottenuti da enti, associazioni, istituzioni nazionali e internazionali per la realizzazione di specifici progetti o attività

f) dai proventi delle attività di formazione, aggiornamento professionale e di tutela legale;

g) da donazioni, eredità, erogazioni e lasciti;

h) dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, marchi, brevetti, licenze di know how, diritti morali e patrimoniali d’autore, acquisiti nel corso della vita associativa e inerenti il perseguimento dello scopo dell’Associazione;

i) dagli interessi, frutti e altre utilità prodotte dai beni di proprietà dell’Associazione;

L’esercizio Sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno [art.3 disp. trans.].

Tutte le somme di proprietà dell’Associazione vengono depositate su un conto corrente postale o bancario intestato all’Associazione.

Gli utili o avanzi di gestione dell’esercizio finanziario, nonché i fondi , riserve o capitali non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte della legge e, pertanto, saranno portati a nuovo e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.

Capo V

 Scioglimento

Art.33 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei Soci iscritti nel libro Soci sia in prima che in seconda convocazione, qualora risulti non più raggiungibile lo scopo associativo.

Art.34 – In caso di scioglimento la destinazione dei beni sociali sarà decisa dall’assemblea, che stabilirà le norme per la liquidazione del patrimonio sociale e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri , nel rispetto delle disposizioni della legge e delle finalità dell’associazione.

Capo VI

Regolamenti

Art.35 – L’Assemblea dei Soci può approvare Regolamenti relativi alla vita dell’Associazione e alle singole attività dalla stessa svolte.

I Regolamenti sono redatti su iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su iniziativa dei singoli associati e vengono sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.

I Regolamenti devono essere osservati da tutti i Soci.

Unitamente al presente Statuto, per costituirne parte integrante, viene approvato il Regolamento Elettorale (Allegato n.1) che potrà essere modificato nelle forme previste per l’approvazione dei regolamenti.

Capo VIII

Disposizioni per l’attuazione dello Statuto

A) Libri Sociali

Il Consiglio Direttivo deve tenere:

  1. un registro, contenente il nome di tutti gli iscritti con i loro dati personali, gli indirizzi dello studio e della abitazione, i numeri del telefono e del fax, l’indirizzo e-mail, e la data di inscrizione all’Associazione;
  2. un raccoglitore contenente tutte le domande di ammissione:
  3. un registro – protocollo contenente l’elenco dei provvedimenti emessi, oggetto del provvedimento, e la data di emissione;
  4. un raccoglitore contenente gli originali tutte le delibere emesse;
  5. un registro dei verbali delle Assemblee dei Soci e la prova della avvenuta convocazione.

B) Atti e documenti dell’Associazione 

Tutti gli atti e documenti dell’Associazione (ad esempio: corrispondenza, annunci, pubblicazioni e simili) dovranno indicare visibilmente la denominazione, la sede e gli altri elementi necessari per la sua esatta identificazione da parte dei terzi.

C) Diritto di utilizzo del simbolo 

L’Associazione concede gratuitamente in uso ai propri Soci l’eventuale simbolo dell’Associazione per lo svolgimento dello loro attività (a titolo esemplificativo: apposizione sulla carta intestata, uso sul sito del proprio studio professionale, ecc) e per gli altri usi che, comunque, non siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

D) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ed istanze da da farsi agli organi dell’Associazione, possono essere invitate con lettera raccomandata a.r. nella sede dell’Associazione oppure presso lo studio professionale del rappresentante pro tempore dell’organo, ovvero tramite comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo.

E) Assemblee dei Soci

Il Presidente della Assemblea dovrà preliminarmente accertare la validità della convocazione e della costituzione della assemblea

Dovrà, pertanto, verificare l’avvenuta tempestiva convocazione della stessa e accertare la presenza dei Soci intervenuti, indicando nel verbale il nome dei Soci presenti.

Dopo aver dichiarato la validità della assemblea darà inizio ai lavori.

Dovrà dirigere le operazioni e gli interventi, che saranno riportati sinteticamente nel verbale, redatto in forma scritta del segretario.

I Soci, che non rispettano le decisioni del Presidente, dopo un formale ammonimento, possono essere espulsi della assemblea.

I verbali della assemblea vanno redatti nell’apposito registro.

F) Consiglio Direttivo 

Gli originali delle delibere del Consiglio direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, vanno conservate in apposito raccoglitore e protocollate in apposito registro, in cui vengono numerate progressivamente con indicazione della data e dell’oggetto.

H) Diritto di accesso 

I Soci, che ne fanno richiesta, hanno diritto di ricevere, a loro spese, copia di tutti i documenti dell’Associazione, nonché delle delibere del Consiglio direttivo, dei provvedimenti del Consiglio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, e l’elenco delle spese sostenute e degli incassi fatti dalla Associazione.

Capo IX

Disposizioni transitorie

Disposizioni relative al Capo II

Art.1 – La limitazione al diritto di elettorato attivo e passivo prevista dall’art.11 dallo Statuto avrà vigore a partire dal 1.7.2016. Fino a quella data i nuovi Soci avranno diritto di elettorato attivo e passivo decorso un mese dalla loro ammissione.

Disposizioni relative al Capo III

Art.2 – la nomina degli organi direttivi viene effettuata per la prima volta nell’assemblea già fissata nell’atto costitutivo, anche senza il rispetto dei termini previsti dal presente statuto.

Disposizioni relative al Capo IV

Art.3 – il primo esercizio Sociale si chiuderà il 30.06.2015

Allegato 1

Regolamento Elettorale

Art.1 – Convocazione dell’Assemblea Elettorale 

Il Presidente e il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo e quello dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea elettorale convocata dal Consiglio Direttivo alle scadenze previste dallo Statuto.

Sono ammessi a votare gli iscritti che ne hanno diritto e in regola con il pagamento dalla quota Sociale, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione elettorale .

Art.2 – Nomina dalla Commissione Elettorale

Il Consiglio Direttivo in carica, sotto la direzione del Presidente dell’Associazione, che provvederà a convocarlo, porrà essere i preparativi per le elezioni, e provvederà a nominare a maggioranza di voti, almeno sette giorni prima dalla data fissata per le votazioni, il Presidente dell’Assemblea elettorale, il segretario e due scrutatori.

Alla nomina non si può rinunciare se non per gravi motivi, da comunicare tempestivamente. In tal caso il Consiglio Direttivo  provvederà a nominare i sostituti.

Dopo le elezioni le schede elettorali saranno conservate nella sede della Associazione per sei mesi.

Art.3 – Competenze

La commissione elettorale:

  • controlla la regolarità del voto, dettando anche la durata delle operazioni di voto e le regole per l’accesso alla sede elettorale, dalla quale allontana chi non abbia diritto di accesso o vi si trattenga ingiustificatamente;
  • dà atto del risultato elettorale, che annota nel verbale, e proclama eletti i candidati;
  • adotta le proprie deliberazioni a maggioranza.

Art.4 –  Operazioni di voto

Le votazioni si svolgono a scrutino segreto su schede fornite dalla Commissione elettorale, previa numerazione e vidimazione del Presidente della Commissione Elettorale o del suo delegato.

E’ altresì  consentito l’uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dalla Commissione elettorale

Le operazioni di voto durano una sola giornata negli orari decisi di volta in volta dalla Commissione Elettorale e lo spoglio avviene subito dopo la loro conclusione.

Per l’espressione del voto sarà consegnata a ciascun votante una scheda che conterrà in successione l’indicazione lo spazio per l’indicazione nominativa:

  • del candidato alla Presidenza e alla Vice Presidenza;
  • dei componenti del Consiglio Direttivo;

Art.5 

Proclamazione degli eletti

Alle rispettive cariche sociali saranno eletti, su proclamazione del Presidente dell’Assemblea Elettorale che avverrà subito dopo lo scrutino dei voti, quei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti sarà ritenuto eletto il candidato più anziano per inscrizione all’Associazione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per inscrizione all’Albo professionale.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla legge agli artt. 36-38 C.C. e dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile e ogni altra norma presente e futura prevista per le associazioni, in quanto compatibili

Acqui Terme, 27 gennaio 2015.